Procedura realizzazione murales

avviso per procedura realizzazione murales

Data:

23 ottobre 2024

Data Scadenza:

31 dicembre 2025


Descrizione

INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

REALIZZAZIONE MURALES SU FACCIATE DI EDIFICI

In tema di realizzazione murales, stante il proliferare delle richieste informali per la realizzazione sul territorio comunale ed in particolare nella frazione Rendinara, spesso anche su edifici del centro storico, pur condividendo le nobili finalità che animano i proprietari degli immobili oggetto di realizzazione, è opportuno rilevare quanto segue:

l’intervento di realizzazione murales è da ritenersi opera di manutenzione straordinaria così come anche ribadito con  sentenza del  CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 7 febbraio 2023, n. 1289 che precisa: La realizzazione di un dipinto murale a carattere decorativo costituisce un intervento di manutenzione straordinaria in quanto involge la trasformazione della facciata dell’edificio e, perciò, non può essere qualificata come intervento di manutenzione ordinaria. Difatti, essa comporta un’irreversibile trasformazione, sia pure meramente visiva, del territorio, poiché destinata a permanere nel tempo secondo la volontà del realizzatore o del proprietario dell’immobile.”

Pertanto, ai sensi del DPR 380/2001 , per l’esecuzione del murales è necessaria presentazione di Cila ai sensi dell’art. 6 bis del citato DPR.

Inoltre , risultando il territorio vincolato ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/04 , gli interventi, non essendo ricompresi fra le tipologie di opere elencate nella tabella A del DPR 31/2017, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

In definitiva la realizzazione dei murales è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/04 e alla presentazione della cila ai sensi dell’art. 6 bis del DPR 380/2001

Si ricorda che le sanzioni amministrative per mancata presentazione della CILA ammontano ad € 1.000 se i lavori sono conclusi e a 333 € se i lavori sono in fase di esecuzione,  mentre per la mancanza di autorizzazione  paesaggistica , come da previsioni dell’art. 167 del D.Lgs 42/04 , il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1.

Il comma 1 richiamato recita:  il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.

Pertanto, ribadendo la condivisione delle finalità degli interventi, è necessario che le attività siano realizzate nei modi e nelle forme di legge.

Gli uffici comunali sono a disposizione per ogni precisazione .

Morino 23.10.2024

f.to Il sindaco

Roberto D’Amico

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